Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
Ancora su dichiarazione di successione tardiva e agevolazione prima casa
In una precedente riflessione (https://www.notaionarducci.it/marginalia-e-noterelle/dichiarazione-successione-tardiva-e-prima-casa/77) ci eravamo soffermati su una interpretazione - a mio avviso - non corretta della disciplina fiscale in sede successoria, per cui l’agevolazione prima casa può essere richiesta con la dichiarazione di successione solo se questa sia presentata entro dodici mesi dalla morte della persona della cui eredità si tratta.
In poche parole, è stato ipotizzato che l’agevolazione possa essere richiesta solo se venga presentata la dichiarazione di successione non tardivamente.
Grazie al Dott. Comm. Vito DI RESTA, che sta seguendo una fattispecie concreta, possiamo analizzare una delle prime - forse - sentenze di merito che ha trattato la problematica.
Si tratta dell’inedita CTP Caserta 31 agosto 2022, n. 2433/2022.
Nella parte motiva della sentenza, si sostiene che «L'art. 69 co.4 della L. 349/2000 stabilisce in maniera chiara che la richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali, anche per la prima casa, deve essere formulata nella dichiarazione di successione presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione.».
A mente dell’art. 69, comma 4 L. 342/2000, «Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».
La legge prescrive che le dichiarazioni debbano essere rese «[…] nella dichiarazione di successione […]» ma non richiede (ese lo facesse, violerebbe un principio di ragionevolezza, dato che poi consente di presentare la dichiarazione medesima tardivamente) che questa debba essere presentata entro dodici mesi.
Questa norma - questo sì - è stata invece risolutiva per i casi (citati già nella precedente riflessione) in cui si pretendeva di godere dell’agevolazione anche in mancanza di rituale richiesta nella dichiarazione di successione (cosa ben diversa, mi sembra, dal sostenere che la richiesta di agevolazione debba essere contenuta in una dichiarazione che deve essere presentata necessariamente entro dodici mesi dalla morte).
Prosegue la sentenza, poi, «È corretto affermare che la dichiarazione di successione anche se presentata successivamente ai 12 mesi conserva la sua efficacia, ma non superando l'onere sancito dall'art. 69, che la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione. E ciò anche se i presupposti, su cui si fonda la richiesta di applicazione delle agevolazio[ni] in questione, sussistevano già al momento dell'apertura della successione.»
In effetti, nessun onere è stato sancito dall’art. 69, né, si vuol essere chiari, avrebbe potuto sancire, dal momento che fin tanto che il contribuente possa presentare l’adempimento fiscale, e la legge imponga che la richiesta sia contenuta nell’adempimento fiscale, sarebbe irragionevole vietare la richiesta di un’agevolazione (che, a mio avviso, non può apparire come una concessione, ma piuttosto la manifestazione di un valore o di un principio che l’ordinamento tutela e che dimostra di fare proprio facendo sostenere al cittadino una contribuzione inferiore alla fiscalità generale, sulla base appunto di un valore tutelato in particolar modo, quale, in questo caso, il diritto all’abitazione. Proprio per questo, sarei contrario ad una visione che parta da interpretazioni restrittive della normativa, al netto del fatto che, sempre secondo me, anche un’interpretazione restrittiva, allo stato letterale della disposizione, non consente questa tipologia di limite).
Quasi alla conclusione, nella sentenza si legge che «È stato affermato che la Legge citata all'art. 31 TUS comma 3 stabilendo che fino alla scadenza del termine la dichiarazione di successione può essere modificata o integrata e che all'art. 33 imponga all'ufficio competente di liquidare l'imposta in base alla dichiarazione di successione anche se presentata dopo la scadenza del termine relativo, starebbe a dimostrare che l'agevolazione fiscale può essere riconosciuta comunque.
A parte la considerazione che, cosi ragionando, si dovrebbe allora affermare che non esista un termine per richiedere l'agevolazione fiscale successivamente all'apertura di successione, ma si dimentica che la dichiarazione di successione ha natura fiscale soggetta a precise condizioni, tanto che ove presentata in ritardo è soggetta all'applicazione di sanzioni. Inoltre, quanto precisato dall'art. 33 deve ritenersi un chiarimento circa la conservazione di efficacia di una dichiarazione di successione anche se presentata fuori termine.».
A mio avviso, il fatto che si possa richiedere l’agevolazione fiscale senza un termine non appare un problema.
In primo luogo, se l’AF procede - nel termine di legge - all’accertamento d’ufficio della successione, è chiaro che nessuna agevolazione può essere più richiesta (sebbene, anche qui, in uno spirito di collaborazione tra Amministrazione e cittadino, si potrebbe argomentare che sia possibile una dichiarazione ad hoc volta a riliquidare l’imposta, salve le sanzioni, chiaramente).
In secondo luogo, se nessuna disposizione (come appare dall’art. 69 L. 342/2000) prevede un divieto, appare vietato - questo sì - imporre un limite che non esiste, vieppiù in una materia, quale quella fiscale, che dovrebbe essere soggetta a chiarezza e semplicità (questo, anche per i riflessi che hanno, sull’economia nazionale, interpretazioni delle Amministrazioni che danneggiano l’affidamento del contribuente).
In terzo luogo, bisogna distinguere il caso del contribuente che, alla data della morte, soddisfi tutti i requisiti per chiedere l’agevolazione prima casa, da quello che tali requisiti non soddisfi. In quest’ultimo caso, come ad es. il contribuente che non abbia la residenza nel Comune ove è l’immobile per cui si chiede l’agevolazione prima casa, è logico affermare che l’agevolazione può essere richiesta dopo la scadenza del termine di dodici mesi, ma comunque nel termine massimo che il contribuente deve o avrebbe dovuto rispettare per soddisfare il requisito.
In buona sostanza, se il contribuente chiede l’agevolazione prima casa con impegno a trasferire la residenza entro diciotto mesi dall’apertura della successione, non può richiedere l’agevolazione prima casa in una dichiarazione di successione presentata dopo i diciotto mesi, SE nei diciotto mesi dalla morte non abbia spostato la residenza nel Comune.
Aggiornato il 3 aprile 2023