Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
Cass. 22561/2021 - Agevolazione prima casa per l'acquisto di pertinenze
L’ordinanza in oggetto tratta della applicabilità dell’agevolazione “prima casa” alle pertinenze della abitazione (eventualmente, anche se acquistata con atto separato da quello di acquisto della pertinenza).
Come noto, la regola generale è che alle pertinenze si applica la disciplina prevista per il bene principale. Lo conferma, nella disciplina dell’imposta di registro, l’art. 23, comma 3 D.P.R. 131/1986: «Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate».
Nell’ambito della disciplina dell’agevolazione c.d. prima casa, relativamente all’acquisto di pertinenze con la richiesta della detta agevolazione, il secondo periodo del comma 3 della Nota II-bis all’art. 1 TARIFFA Parte Prima D.P.R. 131/1986 dispone che: «Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato».
La disposizione citata è oggetto di interpretazione nella parte in cui afferma «Sono ricomprese tra le pertinenze».
In effetti, secondo una prima visione, la regola vuole dire che le uniche pertinenze agevolabili sono quelle classificate o classificabili nelle citate categorie catastali.
Secondo una diversa interpretazione, poiché la regola non afferma «Sono ricomprese esclusivamente/solo/solamente», essa non può escludere che siano agevolabili ulteriori pertinenze, rispetto a quelle classificate o classificabili nelle citate categorie catastali. Anzi, poiché si utilizzata la locuzione «Sono ricomprese», si deve far riferimento al significato del verbo «ricomprendere», che – propriamente – implica che l’oggetto “ricompreso” sia una parte di un insieme più ampio («Il prezzo della merce che hai comprato oggi sarà ricompreso nel conto di questo mese»). Invece, la regola ha il senso di escludere l’agevolabilità per più di una pertinenza classificata o classificabile in una medesima fra le citate categorie (pertanto, non potendosi agevolare più di una pertinenza accatastata o accatastabile come C/6).
L’Agenzia delle Entrate – da ultimo nella Risposta a interpello 566/2021 – sostiene la prima visione.
La Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, invece, aderisce alla seconda visione, accogliendo il ricorso proposto avverso la sentenza del merito che aveva dato ragione all’Amministrazione Finanziaria.
In effetti, il Giudice di legittimità dà ragione al contribuente «assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 - mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica». Nel far ciò, si richiama Cass. 6259/2013.
In entrambi i casi, la fattispecie riguardava l’agevolabilità dell’acquisto di un lastrico solare, pertinenza di un’abitazione.
Tuttavia, avendo la motivazione (logicamente) portata generale valevole per qualsiasi tipologia di pertinenza, ritengo plausibile sostenere che questi provvedimenti della Cassazione possono utilizzarsi a sostegno dell’agevolabilità di pertinenze di qualsiasi tipologia (quindi, anche non lastrici solari), anche se non rientranti, appunto, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Aggiornato il 15 settembre 2021.