Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
Dichiarazione di successione presentata dopo 12 mesi dalla morte
Agevolazione prima casa
La dichiarazione di successione è una dichiarazione fiscale, con la quale il contribuente informa l’Amministrazione finanziaria (AF), secondo uno schema predefinito, della successione a causa di morte in determinati rapporti giuridici.
Dal punto di vista teorico, la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, è una dichiarazione di scienza (con inevitabili elementi di giudizio), e non una dichiarazione di volontà (Cass. SU 14088/2004).
La legge consente che determinate dichiarazioni siano contenute nella dichiarazione di successione, con l’effetto di conseguire agevolazioni fiscali.
In particolare, è consentita la richiesta dell’agevolazione c.d. prima casa, ex art. 69, commi 3 e 4 L. 342/2000.
Il contribuente può rendere le dichiarazioni di cui alla Nota II-bis all’art. 1 TARIFFA Parte Prima D.P.R. 131/1986: si tratterà quindi della dichiarazione “sulla residenza” (al netto degli altri casi), sull’impossidenza di altre abitazioni o godimenti reali sulle medesime nel Comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’agevolazione e, infine, sull’impossidenza di altre abitazioni o diritti reali sulle medesime acquisiste con l’agevolazione in parola.
La dichiarazione di successione – come già ripetuto tante volte in giurisprudenza1 – può essere presentata dopo la scadenza del termine (che non è di decadenza, ma semplicemente impone un obbligo fiscale, soggetto ad una sanzione in caso di inadempimento, ex art. 50 TUS, con facoltà del ravvedimento operoso, ex art. 13 D. LGS. 472/1997).
La facoltà di richiedere l’agevolazione c.d. prima casa per immobili caduti in successione, prevista dai citati commi 3 e 4 dell’art. 69 L. 342/2000, non è subordinata al rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione di successione (ad oggi, dodici mesi).
Qualche Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ritiene che questa condizione (praeter legem) sia evincibile da alcuni provvedimenti della Cassazione.
Tuttavia, in nessuna delle ordinanze che possono citarsi si tratta una simile fattispecie.
I casi trattati dalla Cassazione (Cass. 20132/2020 e 9890/2019) riguardavano ipotesi in cui si pretendeva l’agevolazione prima casa in ipotesi ove, pur sussistendo di fatto i requisiti per richiederla, essa non era stata richiesta nella dichiarazione di successione.
La Corte, pertanto, ribadendo che – naturalmente – l’agevolazione spetta se richiesta nella dichiarazione di successione, parafrasando gli artt. 28 ss. TUS, scrive che «spettava al contribuente richiedere le dette agevolazioni presentando una dichiarazione di successione, integrativa o modificativa, D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 28, entro 12 mesi dall'apertura della successione».
Ciò, tuttavia, non ha mai (né può aver mai) voluto significare che, d’ora in avanti, è necessario anche rispettare il termine (cui è collegata una diversa sanzione, ex art. 50 TUS) di dodici mesi, per chiedere l’agevolazione prima casa, in quanto nessuna regola lo ha previsto.
Tanto è vero, che la stessa legge (art. 31, comma 3 TUS) prescrive, ad es., che «Fino alla scadenza del termine la dichiarazione di successione può essere modificata […]» ma, subito dopo (art. 33, comma 1 TUS), impone che l’Ufficio del registro liquidi l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine, ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio.
Dunque, si ritiene infondata l’opposizione alla richiesta di agevolazione prima casa contenuta in una rituale dichiarazione di successione, quand’anche presentata dopo la scadenza del relativo termine (dato che, ripetesi, la sanzione è in questo caso quella prevista dall’art. 50 TUS).
Aggiornato il 18 gennaio 2022
NOTE
[1] Oltre a Cass. SU 14088/2004 sopra citata, cfr. l’art. 33 D. LGS. 346/1990 (TUS), per cui «L’ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio […]».