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Le indicazioni valgono anche per il venditore, il quale deve avere gli stessi accorgimenti dell'acquirente e pretendere le stesse garanzie di serietà e correttezza nell'operazione.
Nel caso ci si rivolga ad una agenzia immobiliare, si consiglia:
Nel caso di trattativa diretta tra venditore e acquirente, sarebbe opportuno farsi assistere da una persona qualificata, onde procedere alle necessarie verifiche (di carattere giuridico) prima di sottoscrivere il preliminare.
Questa indicazione vale anche per il venditore, il quale potrebbe, in buona fede, ignorare alcuni vincoli o alcune particolari regole che è necessario rispettare prima di impegnarsi a vendere.
Compiute le necessarie verifiche e pattuiti con il venditore i termini del contratto, si può procedere alla stipula del contratto preliminare.
Il contratto preliminare avente ad oggetto un immobile deve rivestire la forma scritta.
Esistono diverse tipologie di documenti: la scrittura privata; la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio; l'atto pubblico. Gli ultimi due sono atti notarili.
Per «forma scritta» si intende non solo il documento redatto su supporto cartaceo ma anche quello su supporto informatico, dovendo però, nel caso di trasferimenti immobiliari, essere firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale (art. 21, comma 2-bis D. LGS. 82/2005).
L'ordinamento consente che il contratto preliminare sia trascritto presso gli uffici dei Registri immobiliari (art. 2645-bis c.c.). La trascrizione consente al promissario acquirente di essere tutelato se, tra il momento di trascrizione del preliminare e il momento di trascrizione dell'atto di acquisto (il c.d. rogito notarile), in capo al promittente venditore vengano eseguite trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli relative al bene promesso in vendita (es., un pignoramento dell'immobile da acquistarsi). Inoltre, la trascrizione del contratto preliminare ha anche un altro (importante) effetto: in caso di mancata esecuzione del contratto preliminare da parte del venditore, il promissario acquirente ha un privilegio speciale sull'immobile promesso in vendita (cioè, è preferito nel riparto del ricavato dalla vendita forzata dell'immobile, pur dovendo "competere" con gli altri creditori aventi privilegio, secondo l'ordine temporale dei rispettivi vincoli oppure secondo quanto previsto dalla legge) per i crediti verso il promittente venditore (es., la restituzione della caparra o di un acconto, il risarcimento del danno, etc.). In caso di fallimento (o liquidazione giudiziale, a far data dall'entrata in vigore della nuova disciplina del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza), si applica una disciplina speciale (v. artt. 72, commi 7 ed 8 L.F. e 173 C.C.I.), che comunque tende a tutelare maggiormente il promissario acquirente se il contratto preliminare sia stato trascritto (rispetto a chi non ha visto trascrivere il contratto preliminare).
Deve però essere tenuto a mente che questo effetto rimane fermo solo per un anno dopo la scadenza della data convenuta per la stipula del definitivo (il c.d. rogito) e, in ogni caso, per un tempo massimo di tre anni dalla trascrizione del contratto preliminare.
La trascrizione, tuttavia, non è possibile se non presentando un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o accertate giudizialmente (art. 2657, comma 1 c.c.). Pertanto, salvo il caso (pur possibile ma raro nella pratica, dati i tempi del giudizio) della scrittura privata con sottoscrizioni accertate giudizialmente, è necessario presentare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (da un notaio, solo quest'ultimo potendo compiere il relativo controllo di legalità, ex art. 28 L.N.) per poter "far entrare" il contratto preliminare nei Registri immobiliari e garantirsi la (forte) tutela sopra spiegata.
La trascrizione del preliminare è pertanto consigliabile e comunque particolarmente opportuna nei seguenti casi: