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Il notaio è un pubblico ufficiale previsto dalla legge, la cui principale competenza è quella di ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuendo a questi la pubblica fede, conservandoli nei propri fascicoli, potendo rilasciarne copie, certificati od estratti (copie parziali).
La «pubblica fede» riguarda gli atti pubblici ed essa sta a significare che l'atto «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 c.c.).
Vi sono poi molteplici ulteriori competenze notarili (dalla autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private, per le quali il notaio esegue comunque il controllo di legalità, alla presentazione dei ricorsi di volontaria giurisdizione per ottenere le necessarie autorizzazioni in caso di attività negoziale di incapaci, alle vidimazioni dei libri sociali, contabili e fiscali, alle operazioni delegate nelle ipotesi di esecuzione forzata, al rilascio di copie od estratti di qualsiasi documento ad egli esibito, etc.).
Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto (art. 27 LN), nei limiti di legge (art. 28 LN), e può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede.