Sulla SRLS (società a responsabilità limitata semplificata)

Sono ormai passati quasi dieci anni da quando il Legislatore italiano, della crisi del debito sovrano del biennio 2011-2012, ha introdotto la società a responsabilità limitata semplificata.

L’idea - come noto - era quella di consentire ai giovani di costituire una società (di capitali, perché così non si fallisce come persone fisiche) senza nessuna spesa.

 

LA STORIA

 

Come anticipato, eravamo a gennaio 2012, e in quel tempo molti di noi pensavano che l’Italia avrebbe visto il default, con conseguente perdita dei risparmi (chiaramente come possibile conseguenza dell’uscita del Belpaese dall’euro, conversione forzosa dei controvalori in una nuova moneta italiana, il tutto seguito dalla inevitabile continua svalutazione della nuova divisa).

In queste condizioni economiche (ma soprattutto psicologiche), il Governo allora in carica emana un decreto-legge, che poi subirà (per quanto di interesse) delle importanti modifiche in sede di conversione.

 

L’art. 3 D.L. 1/2012 viene rubricato «Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata». Questo il contenuto dell’articolo.

 

1. Dopo l’articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata)

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463 (ndr: «3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;»);

5) luogo e data di sottoscrizione.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito di età di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l’articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.".

2. Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.".

3. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci».

 

Come si vede dall’articolo sopra riportato, il D.L. 1/2012 prova a portare varie novità nella disciplina di diritto societario e commerciale in genere. Si premette, peraltro, che non esiste una conseguenza logica per cui alla parola “novità” sia legato il significato di “miglioramento”.

 

Comunque sia, vediamo di cosa si trattasse, con la precisazione che (come anticipato) questo testo non è mai stato attuato, giacché già in sede di conversione, il decreto-legge in parola veniva modificato.

 

In primis, questo nuovo “modello” societario (oggi è noto che si tratti di un sotto-tipo di SRL, e non di un nuovo tipo sociale) veniva riservato alle persone fisiche che non avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data di costituzione della medesima.

Dunque, due limitazioni: non devono essere soggetti diversi dalle persone fisiche (es., una SRL o una SNC non può a sua volta costituire una SRLS) e le persone fisiche stesse devono avere compiuto meno di trentacinque anni alla data della costituzione.

 

Su quest’ultima cosa mi consenta il lettore una precisazione. Quando può dirsi compiuta una certa età? Nel giorno corrispondente al giorno di nascita (es., nato il 5 dicembre compio gli anni il 5 dicembre alle 00.00) oppure con lo spirare dell’ultimo istante finale del giorno corrispondente al giorno di nascita (nato il 5 dicembre compio gli anni con lo spirare dell’ultimo istante finale del 5 dicembre e, pertanto, allo scoccare della mezzanotte del 6 dicembre)? A mio avviso, dovendosi applicare la regola di cui all’art. 2963 c.c. (commi 2 e 4), si avrà che: «Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale». Applicando al termine ad anni (ossia l’età) quanto previsto per la prescrizione a mesi, e considerando che l’età è paragonabile ad un termine iniziale (nel senso che avere X anni significa che sia trascorso dalla nascita un termine iniziale di X anni), si avrà che il compimento dell’età si verifica nell’anno di scadenza, nel mese e nel giorno di questo corrispondente al mese e giorno dell’anno iniziale, e il compimento stesso dell’età si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.

Conseguentemente, alla nostra domanda si dovrebbe poter correttamente rispondere che il nato il 5 dicembre compie gli anni allo scoccare della mezzanotte del 6 dicembre.

Tutto questo per dire che il nato il 7 luglio 1965 avrebbe potuto teoricamente costituire questa SRLS di cui stiamo parlando lo stesso giorno del 7 luglio 2000, fino alle 23.59.59 di questo giorno.

 

Ma, chiaramente, la “novità” maggiore la troviamo successivamente, quando leggiamo che la costituzione avviene con la forma della scrittura privata.

 

Infatti, nel nostro ordinamento esistono due forme principali di documento (non importa se il supporto sia cartaceo/analogico oppure informatico/digitale/elettronico): la scrittura privata e l’atto pubblico.

 

La scrittura privata «fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta» (art. 2702 c.c.).

Fare piena prova fino a querela di falso significa che in un eventuale giudizio, il giudice dovrà considerare provato (legalmente) quanto oggetto della piena prova (ossia, la provenienza… etc.), salvo che sia proposta querela di falso contro il documento (in estrema sintesi, salvo che sia chiesto al giudice di accertare la falsità del documento prodotto).

Qual è l’oggetto della piena prova della scrittura privata, fino a querela di falso?

La provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.

Tuttavia, intanto si ha la piena prova (e sempre fino a querela di falso), in quanto vi sia almeno una delle seguenti condizioni:

- se colui contro il quale viene prodotta la scrittura (colui, quindi, il quale viene assunto quale autore della scrittura, o co-autore ove pluripersonale) ne riconosce la sottoscrizione (qui rinvio agli artt. 214-215 c.p.c., in tema di disconoscimento, e 216 ss. c.p.c., in tema di istanza e procedimento di verificazione della riferibilità della scrittura a colui che la disconosce);

- se la scrittura è legalmente considerata come riconosciuta. Nuovamente rinvio all’art. 215 c.p.c. (in tema di riconoscimento tacito).

Si ha poi considerata come riconosciuta la sottoscrizione che sia «autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 2703, comma 1 c.c.).

In cosa consiste l’autenticazione? Essa «consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza». Peraltro, è anche previsto che «[I]l pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive» (art. 2703, comma 2 c.c.).

Sottolineo che le modalità formali delle autentiche variano in base alla tipologia di autentica e alla categoria alla quale appartiene il pubblico ufficiale autenticante.

Per i notai, distinguiamo – come noto – almeno tre tipologie di autentiche, principalmente sulla base della documentazione che esse hanno a oggetto.

Se si tratta di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio (o sostitutive di certificazioni), si applicherà l’art. 21 D.P.R. 445/2000 e, in particolare, il comma 2.

Se si rientra in tipologie di dichiarazioni per le quali sia prevista la c.d. autentica minore, il procedimento è più deformalizzato, dal momento che è sufficiente l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la firma del soggetto si riferisce proprio a colui che sottoscrive.

In ogni altra ipotesi, valgono le regole dell’ordinamento del notariato (artt. 47-bis, comma 2, 47-ter, 72 L. 89/1913, 86, commi 1-3 R.D. 1326/1914), in uno all’art. 2703 c.c. e, eventualmente, alle regole del CAD (art. 25 D. LGS. 82/2005).

 

Ciò detto, appare allora chiaro che altro è parlare di scrittura privata, altro è parlare di scrittura privata autenticata. La prima, non essendo autenticata nelle firme, non può essere per questo motivo considerata legalmente come riconosciuta. Pertanto, il suo valore probatorio (salvo querela di falso) è pieno solo se colui contro il quale viene prodotta la scrittura ne riconosce la sottoscrizione.

Per tale ragione, una scrittura privata non autenticata, quand’anche formata con modalità informatiche/digitali/elettroniche (v. art. 20 D. LGS. 82/2005), non può dare le garanzie (che, per carità, possono sempre venir meno, ma dopo l’instaurazione di un procedimento per querela di falso) che invece dà una scrittura privata autenticata.

Peraltro, sul documento informatico – sempre chiaramente in queste modalità informali e al minimo livello di approfondimento scientifico – ci sarà un piccolo focus a parte, che metta in luce (fra l’altro) la distinzione tra l’apposizione di una firma elettronica (nelle più disparate forme) pur riferibile ad un determinato soggetto, e l’attestazione, da parte di un terzo (anche mediante strumenti analogici o digitali), che la firma elettronica, riferibile ad un determinato soggetto, è stata apposta proprio da quest’ultimo, e non da terzi (per semplificare: se l’anziana signora incarica il figlio di prelevare, col proprio bancomat, una certa somma all’ATM, dal lato della banca si saprà che è stato eseguito un prelievo regolare, ma si avrà solo la verosimiglianza – errata, nel caso di specie – che ad aver utilizzata la carta sia stata proprio la signora, unica legittimata).

 

Tornando allora al nostro discorso sulla forma della costituzione della SRLS come inizialmente immaginata dall’art. 3 D.L. 1/2012, se ne ha che veniva prevista la scrittura privata (chiaramente, non autenticata, non avendolo specificato).

 

Come abbiamo detto, però, la scrittura privata (qualsiasi sia il supporto: carta, file, legno, mura, etc.) non garantisce la piena prova che le dichiarazioni ivi contenute provengano proprio da chi sottoscrive (sempre che sia leggibile la stessa sottoscrizione), in quanto colui contro il quale si fa valere la scrittura può agevolmente disconoscerla, ponendo in capo alla controparte (che magari nel merito ha ragione) l’onere di iniziare un procedimento per la verificazione di quella scrittura e la riferibilità al preteso sottoscrittore.

 

Per queste anomalìe del sistema, che inevitabilmente rallentano l’economia, il Legislatore ha previsto che nel Registro delle Imprese (che è un registro pubblico le cui informazioni iscritte sono opponibili ai terzi, e quindi questi non possono difendersi con la loro ignoranza, perché, appunto, c’è un controllo diciamo di qualità a monte al momento dell’ingresso delle dette informazioni) possano entrare atti solo quando siano autenticati nelle sottoscrizioni o abbiano la forma dell’atto pubblico. Così, infatti, si crea una catena di certezze: nel Registro entrano informazioni che diverranno opponibili ai terzi; le informazioni che possono entrare sono a loro volta solo quelle che derivano da atti che presentano determinate garanzie di certezza della loro riferibilità al preteso autore (ossia, la c.d. piena prova fino a querela di falso, sopra esposta): art. 11, comma 4 D.P.R. 581/1995: «L’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’art. 2718 del codice civile».

 

Soffermandoci qualche istante su questo comma, notiamo che:

- se la scrittura privata non è depositata presso un notaio, deve essere depositata in originale e con sottoscrizione autenticata;

- se la scrittura privata è depositata presso un notaio, non è letteralmente necessario che sia anche sottoscritta con sottoscrizione autenticata (sebbene nelle disposizioni del Codice civile che consentono il deposito o l’iscrizione di scritture private nel Registro delle Imprese, sia poi sempre previsto che ciò avvenga se la scrittura sia autenticata: artt. 2206, comma 1, 2296, comma 1, 2470, comma 2, 2556, comma 2 c.c.);

- se si tratta di altro caso (e, quindi, rimanendo negli atti fra privati, l’atto pubblico), l’atto è depositato in copia autentica;

- se si tratta di estratto, esso deve essere autentico (in effetti, poiché l’estratto è una copia, anche se parziale, avrebbe dovuto valere già la regola scritta nella frase precedente).

Ad ogni modo, sembrerebbe che in caso di scrittura privata depositata presso un notaio (si badi: presso un notaio, non altri pubblici ufficiali depositari) non sia necessaria l’autenticità delle sottoscrizioni. Tuttavia, le esigenze di certezza, ossia della riferibilità del documento (ripetesi: qual che sia il supporto ove esso si trovi) alla persona che è dichiarata ivi come sottoscrittore dello stesso, richiedono che anche ove la scrittura sia depositata presso un notaio essa sia sottoscritta con sottoscrizione autenticata.

 

Ed ecco quindi che una criticità (tanto insidiosa quanto pericolosa per la stabilità dei traffici giuridici, il che, fuori del giuridichese, significa pericolosità per l’affidamento delle persone che entrano tutti i giorni in contatto con una SRLS) sta proprio nella forma prescelta: la mera scrittura privata (non autenticata).

 

C’è poi un altro piano di indagine.

Il fatto che ci sia una persona – o, volendo immaginare soluzioni particolari (es., scansione della retina o altra rilevazione biometrica che colleghi certamente il firmatario a chi dichiari essere tale), anche un sistema analogico o digitale non-persona fisica – che autentichi la sottoscrizione non significa che la funzione dell’autentica finisca nel solo accertamento dell’identità di una persona (operazione che, per vero, è compiuta tutti i giorni da molteplici figure, pubbliche e private: la maestra, quando fa l’appello e individua chi risponde «presente!» in classe; l’autorità di pubblica sicurezza, quando ci ferma ad un routinario controllo stradale e controlla chi siamo sulla patente fornita; l’operatore postale, quando ci fa firmare una dispositiva di pagamento o altra operazione sul conto corrente postale; e così via).

In realtà, dietro l’autenticazione c’è un insieme di altri aspetti, tra i quali (e faccio finta di dimenticare quella in ottica antiriciclaggio, che pure può essere svolta da soggetti che non abbiano specifiche competenze giuridiche) quello del controllo di legalità dei patti inseriti nella scrittura privata.

 

Parlando di notai (ovviamente), essi hanno l’obbligo di non autenticare le sottoscrizioni di scritture private il cui contenuto sia espressamente proibito dalla legge, manifestamente contrario al buon costume oppure manifestamente contrario all’ordine pubblico.

 

E si badi, non basta, per essere “a posto”, che la scrittura non contenga il compenso per un reato, la previsione della vendita della Fontana di Trevi o la costituzione di una società mafiosa, ma è necessario altresì che rispetti una serie, veramente grande, di regole che apparentemente sembrano troppe e forse anche inspiegabili ma che, ricondotte ad unità, danno il senso di un ordinamento che cerchi di essere funzionale, rigido ma non ingessato, forse prolisso ma comunque abbastanza chiaro.

 

In breve, il notaio che oggi esiste nel nostro ordinamento è chiamato non solo ad autenticare ma anche a controllare la legittimità, in senso lato, di un documento.

 

È per questo motivo che il collega riceve un compenso anche per la autenticazione della scrittura privata (quand’anche, ed è molto raro, non abbia neanche prestato un suggerimento per una migliore definizione della bozza trasmessagli): egli non si limita solamente a controllare che chi firma sia ragionevolmente chi è tale indicato; non si limita solamente a far sì che tale controllo sia recepito dal nostro sistema giuridico che lo trasforma in piena prova fino a querela di falso; egli, altresì, non solo sviluppa tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla pratica relativa alla scrittura privata autenticata (funzioni, tutte, queste che, più o meno, son capaci anche altri di svolgere, studio e pratica permettendo) ma controlla la legalità di quanto sta autenticando.

 

Solo e semplicemente questo: controllo.

 

Non basta la tanto oggi in voga autocertificazione. Anch’essa è soggetta a controllo e rappresenta un ex post. Invece, per alcune attività (non si parla infatti dell’affitto della casa o del contratto di lavoro, ma della creazione di nuovo soggetto giuridico, di uno schermo tra la persona che controlla l’entità e l’attività svolta tramite questa entità) è richiesto un controllo ex ante, al fine di evitare l’immissione, nel traffico giuridico, di elementi che sono e rimangono di scarto e che vengono a galla solo nel momento patologico (es., fallimento/liquidazione giudiziale; procedimenti civili, amministrativi, tributari o penali, di qualsiasi tipo).

 

Chiaramente, l’optimum – che di per sé deve sempre rappresentare un’aspirazione – sarebbe un controllo rapido, efficiente ed economico. Su questo, non spetta ad un notaio valutare l’operato del notariato, né tanto meno di altri notai. È tuttavia un possibile indizio (che chiaramente ha poca attrattiva mediatica) il fatto che il notaio, inteso come figura del notaio, con tutto il suo portato di controlli necessari, di forme vincolate, etc., sia presente: in quasi tutta Europa; in quasi tutto il Sud America; in buona parte dell’Africa occidentale; in Russia e in Cina; in alcuni Stati degli Stati Uniti.

 

Tornando alle novità inizialmente introdotte dall’art. 3 D.L. 1/2012, troviamo poi la comunicazione unica esente da diritti di bollo e segreteria (allo stato, 155 euro).

 

Ancora, veniva previsto che l’ufficiale del Registro delle Imprese (ossia, il Conservatore) controllasse il possesso dei requisiti indicati (chiaramente, un controllo di legalità c.d. documentale-formale, non avendo il Conservatore né il ruolo né il dovere di controllare il contenuto – legalità c.d. sostanziale – delle regole previste nella scrittura privata) e, in mancanza, che fosse il giudice del Registro, interpellato, a farlo.

 

Dipoi, veniva immaginato che anche le modificazioni statutarie e i trasferimenti delle partecipazioni sociali avvenissero mediante scrittura privata, così sembrando escludere qualsiasi controllo di legalità sostanziale e (soprattutto nel secondo caso) in materia di antiriciclaggio.

 

LE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE. LA SRLS FINO AL 2013

 

Dopo la prima versione, fu presentato il nuovo testo da approvarsi in sede di conversione del decreto-legge, che portava alla seguente formulazione.

«1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l’articolo 2463 è aggiunto il seguente:

 “Art. 2463-bis (Società a responsabilità limitata semplificata). - La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili”.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

 

Viene quindi emanato il relativo decreto ministeriale attuativo (D.M. 138/2012).

Ritenendone la necessità, si provvedeva anche a inserire le formole notarili previste per ogni tipologia di atto. Non voglio qui soffermarmi sul decreto e su alcuni aspetti tecnici sui quali ormai si è parlato anche molto.

Basti qui invece fare una piccola considerazione generale.

 

Come evinciamo dal raffronto tra vecchia e nuova versione della SRLS, sempre dopo il D.L. 1/2012 e sino al 2013, rimangono fermi i caratteri della giovinezza dei soci fondatori (che quindi devono essere persone fisiche) e la possibilità di un capitale anche inferiore ad euro diecimila, ma purché superiore ad un euro (un caffè, in alcune parti d’Italia). Viene invece previsto che la forma dell’atto (ripetesi: a prescindere dal supporto utilizzato) sia quella pubblica, peraltro confermando trattarsi non di semplice atto pubblico, ma di atto pubblico ricevuto da un notaio, considerato il riferimento agli onorari notarili.

È poi previsto che l’atto costitutivo sia redatto in conformità al modello standard tipizzato, sebbene il regolatore ministeriale specificava che la volontà delle parti potesse operare, in sede di atto costitutivo “standard”, delle modifiche rispetto alle applicabili disposizioni della SRL (art. 1, comma 2 D.M. 138/2012).

Comunque sia, veniva poi confermata l’esenzione da diritti di segreteria e di imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle Imprese, unitamente a due novità: l’esenzione dall’imposta di bollo anche per l’atto costitutivo (rimanendo dunque l’imposta di registro e i diritti annuali per l’iscrizione al Registro delle Imprese) e la non-spettanza di onorari notarili.

 

Su quest’ultimo punto, è bene fare alcune precisazioni.

In primo luogo, il D.L. 1/2012 è anche noto per aver abrogato le tariffe (fra l’altro) notarili: art. 9, comma 1 D.L. cit.

Pertanto, il riferimento agli onorari notarili non può che riguardare il compenso per l’opera svolta dal notaio per il ricevimento dell’atto di costituzione (e, chiaro, solo per questo) di una SRLS.

Senza neanche voler addentrarci nel discorso sulla liceità di una disposizione che obblighi a svolgere un servizio gratuito a chi non viene retribuito neanche da terzi (per capirci: lo Stato non riconosce ai notai una quota delle imposte riscosse per gli atti costitutivi di SRLS), c’è però da capire se la disposizione non solo obblighi a lavorare gratuitamente (immaginiamo: un avvocato che debba difendere gratuitamente senza venire rimborsato da alcuno; un giudice che debba scrivere una sentenza senza ricevere stipendio; un farmacista che debba distribuire farmaci senza ricavarne un guadagno) ma imponga anche di esporsi a perdite (ancora, immaginiamo: l’avvocato che debba difendere gratuitamente debba anche rimetterci le spese generali di studio; il giudice che scriva la sentenza senza stipendio debba anche rimetterci i costi dell’attrezzatura e dei software, delle banche dati, delle riviste, della locazione degli uffici in cui tiene udienza; il farmacista che distribuisce a titolo gratuito debba anche sopportare i costi per il funzionamento del suo locale, quelli di trasporto e immagazzinamento dei farmaci, e così via).

Sarebbe persino strano dover affermare che non può essere legittima una disposizione che arrivi a questo, ma è bene farlo, al fine di evitare facili fraintendimenti.

 

Pertanto, l’aver – a torto o ragione? – imposto che i notai lavorino gratis non significa aver imposto che i notai ci perdano anche.

 

Per questo ragione, è sempre legittimo che siano addebitate le spese, imponibili e non imponibili, cui la pratica abbia dato luogo.

Pertanto, oltre ai costi delle imposte (al momento, l’imposta di registro nella misura di 200 euro e i diritti annuali, che variano di Camera in Camera di Commercio ma che tendenzialmente sono pari a 120 euro), non imponibili, si trovano anche i costi imponibili (le spese generali di studio, che tendenzialmente, per ogni atto, si ricavano da rapporto fra la somma delle spese di un dato periodo e il numero di atti del periodo stesso, ricavandone il costo medio per atto). È ovvio che singole specifiche pratiche potrebbero altresì presentare spese specifiche del singolo atto, non astrattamente categorizzabili in questa sede. Inoltre, sono esclusi dall’esenzione i compensi per altre prestazioni rese (le vidimazioni dei libri sociali, l’apertura della PEC o della P. IVA, etc.).

 

Ciò detto, la versione di SRLS uscita dalla conversione del decreto-legge cercava di mantenere un contatto con le originarie finalità (favorire l’ingresso dei giovani nel mondo dell’imprenditoria mediante società di capitali) se pur gravando sull’autonomia privata (legata ad un modello standard molto breve) e sui redditi notarili (chiaramente capienti per presunzione).

 

Dopo qualche momento iniziale, è subentrata una modifica nell’agosto 2013 (D.L. 76/2013) la quale:

- elimina la necessità che i soci fondatori abbiano meno di trentacinque anni compiuti al momento della costituzione della SRLS;

- elimina la necessità che l’amministratore della SRLS sia scelto tra i soci;

- prevede l’inderogabilità delle clausole del modello standard di cui al citato D.M. 138/2012;

- abroga il comma 4 dell’art. 2463-bis c.c.

 

Con le variazioni in oggetto, quindi, la SRLS diventa la società di capitali – diremmo – minimale, perché fruibile da tutte le persone fisiche, con dei vantaggi fiscali e in termini di compensi professionali, ma con il vincolo del rispetto delle clausole del modello standard, che non sono derogabili.

 

IL RUOLO DELL’ATTUALE SRLS

 

Oggi, dunque, la SRLS è divenuta il modello base imprenditoriale della micro e piccola impresa.

Non mancano però iniziative di più ampio respiro (es., imprese immobiliari) vestite di questa forma così minimal ed economica.

Qual è il ruolo della SRLS nel progetto di impresa di chi – qualunque sia l’età – vuole fare business?

 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare una premessa.

Nel nostro sistema di leggi, non esiste la possibilità di separare le vicende giuridiche ed economiche di una persona fisica in quelle imprenditoriali/professionali e in quelle private.

Pertanto, io imprenditore posso iniziare a fare impresa quale imprenditore individuale, con una mia ditta, assumendo debiti ed obbligazioni di cui potrò rispondere con tutti i miei beni, siano essi per uso privato (es., la casa dove abito) o per uso lavorativo (es., il furgone aziendale). Non sto qui a fare l’elenco delle eccezioni (es., fondo patrimoniale o vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.) perché non rileverebbero nel discorso (cioè, sono separazioni patrimoniali possibili ma non per fare impresa da parte della persona fisica; ricordo ai più precisi, invece, che il patrimonio destinato non è costituibile da persone fisiche).

 

Chiaramente, il discorso dell’asset partitioning (odio utilizzare vocaboli inglesi quando esistono e hanno senso quelli della mia lingua) interessa tutti e soprattutto chi vuole iniziare un’attività rischiosa (impresa = rischio).

 

A questo punto, subentra il discorso “delle società”. L’imprenditore, o aspirante tale, cerca uno strumento che gli consenta, da un lato, di gestire l’attività come cosa propria, senza dover render conto a terzi e, dall’altro lato, di separare le conseguenze giuridiche (e sopra tutto economiche) dell’attività di lavoro da quelle della vita privata.

 

Tali obiettivi sono (solo tendenzialmente, quando, come nella maggior parte dei casi, vi siano poi coincidenze o influenze tra soci e amministratori) racchiusi nella disciplina delle società e, in particolare, di quelle di capitali.

 

Cos’è una società? è una creazione mentale, una entità astratta, un concetto, un’idea. Chiaramente, nel corso degli anni questo modello di fare impresa si è via via affinato, portando alla nascita di varie tipologie societarie.

 

Noi distinguiamo (nel nostro sistema) società c.d. “personali” e di “capitali”.

 

Sono società personali quelle in cui vi è un maggior coinvolgimento della persona quale socio nella gestione della società.

Sono società di capitali quelle in cui il socio è considerato tendenzialmente un investitore, ma con sfumature diverse a seconda della tipologia di società.

 

Con le società, dunque, si consente a più persone di mettere insieme risorse, umane e non, al fine di iniziare un’attività economica con lo scopo (tendenzialmente) di dividerne gli sperati utili.

 

Ma il modello capitalistico offre all’aspirante imprenditore un ulteriore spazio di manovra, non consentito dalle società personali.

È possibile costituire una società (di capitali) unipersonale. Una società… con un solo socio.

In particolare, è possibile creare SRL, SRLS e SPA unipersonali.

Ciò significa che la società sarà partecipata da una sola persona (per SRL e SPA, anche da un solo soggetto che non sia persona fisica).

 

Importante è però questo: che si tratti di società personale o di società di capitali, anche se unipersonale, le società sono soggetti distinti rispetto ai loro soci. Pertanto, obblighi e diritti assunti da qualsiasi società sono riferibili solo a quest’ultima, e non ai loro soci.

 

Vi è però una rilevante precisazione: la partecipazione ad una società può comportare per il socio l’assunzione di responsabilità illimitata per i debiti (di qualsiasi specie) di cui deve rispondere la società.

Non si tratta di una deroga a quanto detto sopra. Ossia, la società rimane ente distinto rispetto ai suoi soci.

Tuttavia, i soci stessi (solo quelli che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali) assumono – secondo il modo di vedere che condivido – la qualifica di speciali “garanti” delle obbligazioni della società.

 

A questo punto, viene in gioco un’ulteriore distinzione tra società di capitali e società personali; o meglio, tra partecipazione in società di capitali e partecipazione in società personali.

 

È noto, infatti, che la partecipazione a società capitalistiche tendenzialmente non comporta assunzione di responsabilità illimitata mentre la partecipazione a società personalistiche comporta assunzione di responsabilità illimitata.

Dico tendenzialmente in quanto varie sono le eccezioni:

- la partecipazione quale accomandatario di SAPA implica assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni della società;

- la partecipazione quale accomandante di SAS (o anche quale socio di SS, a condizione che sia convenuto nei patti sociali e che si riferisca a colui/coloro che non agiscano in nome e per conto della società) non implica assunzione di responsabilità illimitata;

- la partecipazione quale unico socio di SRL (o SRLS) e SPA implica assunzione di responsabilità illimitata in alcuni casi: precisamente, quando non sia stato interamente versato il capitale sociale oppure quando non si sia data la corretta informazione della presenza dell’unico socio nel Registro delle Imprese, per i debiti che siano sorti nel periodo in cui la società era partecipata dall’unico socio.

Nel primo caso, il fallimento (o liquidazione giudiziale) della società comporta anche quello del socio illimitatamente responsabile; nel secondo caso, invece, il socio unico non dovrebbe fallire/subire la liquidazione giudiziale.

Pertanto, salvo queste eccezioni, la partecipazione, quale socio non illimitatamente responsabile, implica che il medesimo rischi solo quanto abbia conferito in società a titolo di capitale di rischio, anche sotto forma di versamenti in conto capitale o a fondo perduto (con l’avvertenza, tuttavia, che quanto conferito a titolo di capitale di credito rientra nella disciplina dei finanziamenti ex art. 2467 c.c., tutte le volte – e sono l’ordinarietà – che i finanziamenti vengano «concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento»).

 

Tutto questo però occulta due ulteriori considerazioni da farsi:

- il socio può anche rimanere limitatamente responsabile in quanto tale, ma diventa illimitatamente responsabile (nella forma del risarcimento dei danni per azioni intentate dalla società, dagli altri soci ovvero dai creditori sociali o da terzi) in quanto risponde come amministratore, se lo stesso risulti anche tale (e tendenzialmente, ancora, questa è la situazione della maggior parte delle SRLS, che vedono la coincidenza tra socio e amministratore), anche se solo “di fatto”;

- il socio può anche rimanere limitatamente responsabile per i conferimenti, ma diventa illimitatamente responsabile (in solido, e quindi insieme all’amministratore, quando questi sia un’altra persona rispetto al socio), se non esercita funzioni di amministrazione, in quanto risponde, in concorso con l’amministratore/i, se ha «intenzionalmente» deciso o anche solo autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi (art. 2476, comma 7 c.c.). Per aversi tale intenzionalità è sufficiente che il socio dimostri (anche per indizi) una consapevolezza piena della contrarietà dell’atto di gestione alla legge o all’atto costitutivo o comunque ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose. Pertanto, non pare esistere una free zone ove il socio, che di fatto si ingerisca nella o addirittura diriga la amministrazione della società formalmente condotta da terzi, non risponda della mala gestio che egli stesso ha contribuito, o proprio esclusivamente indotto, a causare.

 

Dunque, una riflessione sull’utilità di una società capitalistica andrebbe sempre condotta, prima di operare la scelta del modello di business.

 

A volte, infatti, ci si dimentica che le società di capitali (SRL – ivi inclusa l’SRLS –, SPA, SAPA) funzionano attraverso i propri organi (l’assemblea dei soci; l’organo amministrativo, formato da uno o più amministratori, anche se coincidenti con le persone dei soci; eventualmente, in alcune società, l’organo di controllo). Pertanto, colui che intenda accentrare nelle proprie mani tutte le funzioni (nella maggior parte dei casi, quella di socio, quale investitore e di amministratore, quale gestore), deve o dovrebbe essere consapevole che nella società svolgerà due ruoli, che continuano a essere separati nonostante siano esercitati dalla medesima persona fisica: quello di socio, che vota nelle assemblee e che fa gli interessi propri (che non siano in contrasto con quelli della società) e quello di amministratore, che decide ed esegue gli atti di amministrazione, facendo gli interessi della società.

 

Molto spesso, chi chiede una SRLS unipersonale dà la sensazione di voler aprire una ditta individuale ma con il vantaggio della responsabilità limitata a quanto conferito (da poche centinaia a poche migliaia di euro).

Al di là dei discorsi di realismo e vita concreta (nessun finanziatore concede credito ad una società, e vieppiù una sottocapitalizzata o con capitale simbolico, senza chiedere garanzie personali o reali ai soci o al socio della medesima società, facendo quindi sfumare l’aspirazione alla responsabilità limitata), è invece vero che si può rispondere (senza limiti) sia in quanto amministratore, anche di fatto, sia in quanto decisore ultimo o finale dell’amministrazione sociale, come indicato sopra.

E se l’imprenditore vede attenuarsi o perdere quanto di più appetibile il modello capitalistico possa offrire –nel caso della SRLS, trattasi in particolare del (si potrebbe dire) “mito” della responsabilità limitata –, quell’imprenditore comincia poi (e deve cominciare) a valutare anche tutti gli altri eventuali svantaggi della scelta del modello capitalistico rispetto a quello delle società di persone, o addirittura gli eventuali svantaggi della scelta della società rispetto a quella dell’impresa individuale. Non solo i costi legati al compenso pagato ai professionisti per l’apertura e la chiusura della società, ma anche quelli legati alla contabilità e fiscalità della società, che possono essere diversi tra società capitalistiche e società personali. Vanno inoltre considerate le differenze di spesa tra società e imprenditori individuali.

 

Quali potrebbero essere allora le domande che ci consentano di capire se la SRLS faccia al caso nostro?

Non esiste una formula magica. Appare invece sempre necessario affrontare un colloquio con uno o più professionisti, che – nei limiti del possibile – faccia una valutazione d’insieme tenendo in considerazione tutti gli aspetti (scopi dell’iniziativa; budget; tempistiche; sostenibilità dei costi; propensione al rischio), anche con un occhio al futuro (per es., come e con quanta spesa terminare l’attività ove si decida di cambiare idea), fermo restando che fare impresa con una società non può significare che lo stesso modello societario sia adeguato per tutte le tipologie di imprese esistenti (sia dal punto di vista del tipo di attività che delle dimensioni economiche del progetto).

 

Aggiornato il 1° agosto 2021.

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