La nuova circolazione dei beni di provenienza donativa

La nuova circolazione dei beni di provenienza donativa

 

Con una svolta epocale (per gli addetti ai lavori), l’A.C. 2655 (recante Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese), già atto del Senato n. 1184, al suo articolo 44 (al momento di redazione del presente, non è ancora avvenuta la pubblicazione in GU; aggiornamento: oggi, art. 44 L. 182/2025), ridefinisce le conseguenze sulla circolazione immobiliare dei beni ricevuti in donazione (le c.d. provenienze donative).

 

Trattandosi di un semplice schema delle novità, ci si limiterà a riportare i testi (vecchi e nuovi) consentendoci di fare anche qualche piccolo commento (di nessuno spessore giuridico, si intende).

 

Prima di addentrarci nelle novità, appare utile indicare che la circolazione delle provenienze donative è stata limitata dalla difficile bancabilità delle medesime; solo negli ultimi tempi sono state introdotte soluzioni più o meno economiche ed efficaci (mutuo dissenso della donazione; polizza assicurativa).

 

Infatti, il preambolino dell’articolo in commento recita: «Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: […]».

 

In primo luogo, non sfugga la circostanza che la novità non riguarda solamente (come dice il preambolino) i “beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi”, ma anche quelli non acquistati dai terzi, posto che con le modifiche rimarranno sempre efficaci le garanzie che gravano il bene del donatario, anche se questi - appunto - non proceda alla alienazione a terzi.

 

Sempre senza il rigore scientifico e quindi semplicemente con uno spirito divulgativo, si procede all’esame delle novità, accostando nuovi e vecchi testi.

 

Nuovo art. 561 c.c.:

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni , purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

 

La prima modifica dell’art. 561 c.c. riguarda il primo periodo del comma 1. Scompare il riferimento al donatario. La modifica, comunque, va letta in sintonia con la modifica all’art. 2652, comma 1, n. 8) c.c., che - come si vedrà infra - riduce di moltissimo (creando una distonia tra il termine per accettare o rinunciare ad una eredità, e quello per tutelarsi in caso di lesione di legittima) il termine per “blindare” beni derivanti da una successione testamentaria (sarebbe stato forse utile estendere espressamente questi termini anche all’azione di riduzione ex art. 553 c.c. che si esercita per ridurre le quote derivanti da una successione legittima).

Con la modifica al secondo periodo, vengono cancellati i presidi precedentemente previsti per i legittimari, ferma restando una tutela obbligatoria.

In primo luogo, i pesi e le ipoteche restano efficaci a prescindere dalla causa (per il donatario), gratuita od onerosa, che ha accompagnato l’operazione di gravame. Si pensi subito a una costituzione di servitù a titolo gratuito oppure alla concessione di ipoteca a garanzia di un debito altrui e senza corrispettivo.

In secondo luogo, viene fatto salvo l’art. 2652, comma 1, n. 1) c.c.: questo significa che, se viene trascritta la domanda di riduzione delle donazioni (oggi prevista appunto nel nuovo n. 1)) prima della trascrizione o iscrizione del peso o dell’ipoteca, le sentenze che accolgono tali domande pregiudicheranno i diritti acquistati dai terzi in base all’atto trascritto o iscritto posteriormente alla trascrizione della domanda.

La conseguenza del mantenimento dell’efficacia del gravame comporta una tutela obbligatoria per i legittimari, che si traduce nell’obbligo del donatario «a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata».

Trattandosi di ipoteche, a garanzia di debiti (che ordinariamente continuano nella loro graduale restituzione secondo il piano di ammortamento durante tutto il percorso giudiziario della riduzione), sarà da affrontare: in primo luogo, se risulti costituzionalmente legittima l’interpretazione per cui si calcola il minor valore esistente all’apertura della successione (cfr. art. 748, comma 1 c.c.) anche se al momento della compensazione il debito residuo sia in parte o in tutto estinto; in secondo luogo, quale formula utilizzare per calcolare la diminuzione di valore apportata da un’ipoteca, posto che il debito (come di norma avviene) potrebbe essere adempiuto senza che la medesima venga mai in esecuzione.

Le stesse regole si applicheranno per i beni mobili iscritti in pubblici registri (ritorna ma solo per un istante la questione delle quote di SRL - ed SRLS - e la loro natura giuridica di bene mobile iscritto in pubblico registro).

Per i beni mobili non iscritti in pubblici registri si stabilisce l’obbligo di compensazione in denaro, a prescindere dalla buona o mala fede del terzo avente causa.

 

Nuovo art. 562 c.c.:

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

 

Se avviene la compensazione in danaro, nulla quaestio. Se non avviene (e oggi, con queste novità, a mio modesto avviso, potrà essere più facile che capiti), il valore che non si recupera (e che non si potrà mai recuperare) viene semplicemente scalato dalla massa, come se non ci fosse mai stato. Rimane aperta la finestra di cui alle ultime parole dell’articolo in commento.

Da segnalare che in caso di donatario insolvente, prima della “ghigliottina”, troverà applicazione quanto previsto nell’appresso commentato art. 563 c.c.: «Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.».

L’inclusione di questa regola nell’art. 563 c.c., e non nell’art. 562 c.c., che segue l’art. 561 c.c., potrebbe (ma si tratta al momento di una mera speculazione) anche significare questo: la regola della compensazione in danaro nei limiti del vantaggio conseguito a carico dell’avente causa a titolo gratuito, si applica solamente quando si tratti di alienazione dell’immobile donato a terzi (a titolo gratuito). Quando invece si tratti di costituzione di un peso (es., una servitù) a titolo gratuito, ovvero si tratti di concessione di ipoteca a garanzia di un debito altrui senza corrispettivo, e quindi a titolo gratuito per il debitore si intenda non per il creditore, questi terzi (il primo, sicuramente avente causa, il secondo, per interpretazione estensiva/analogica) non sarebbero tenuti neanche a compensare i legittimari (a mio avviso, questa interpretazione non sarebbe costituzionalmente legittima, per una evidente disparità di trattamento: si pensi all’emblematico caso della donazione dell’usufrutto: costituzione di un peso, ex art. 561 c.c., o alienazione parziale, ex art. 563 c.c.?).

 

Nuovo art. 563 c.c.:

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

(Effetti della riduzione della donazione)

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.

 

Si fa sempre salva l’operatività del già visto nuovo n. 1) dell’art. 2652, comma 1 c.c., che, si ripete, oggi disciplina al n. 1) e non più al n. 8) le conseguenze della trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni.

Anzitutto, le nuove regole valgono per tutti i beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri e mobili non iscritti, fermo restando per le prime due categorie le regole della trascrizione).

Per i beni mobili, considerata l’eccezione alla regola generale prevista per gli aventi causa a titolo gratuito, non viene più fatta salva l’operatività degli effetti del possesso di buona fede, che veniva disciplinata nella vecchia versione della normativa in commento. A mio giudizio, l’operatività resta impregiudicata, posto che diversamente da una situazione di maggior certezza giuridica nella circolazione dei beni mobili si passerebbe una situazione di maggior incertezza giuridica, e quindi in contrasto con lo spirito della novità normativa.

Tornando alla circolazione immobiliare, come sopra si è sottolineato, va inquadrato il caso della donazione costitutiva del diritto di usufrutto, del diritto di abitazione, etc. Questi atti possono essere tanto guardati come costituzione di pesi (lato legittimario che agisce in riduzione) quanto come alienazioni parziali (lato beneficiario dell’alienazione). Pertanto, a mio avviso, appare inadeguato applicare la regola dell’obbligo di compensazione per l’avente causa a titolo gratuito solo per le alienazioni totali (es., donazione della proprietà).

Si fa presente, infine, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, che l’art. 2690, comma 1, n. 1) c.c. rinvia all’art. 2652, comma 1, n. 1) c.c., e per questo non è stato necessario procedere a ulteriori modifiche al Codice.

 

Nuovo art. 2652, comma 1, n. 1) c.c.:

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

 

Si è già indicato che la trascrizione di queste domande di riduzione delle donazioni è oggi disciplinata in un’altra parte dell’art. 2652 c.c.

 

Nuovo art. 2652, comma 1, n. 8) c.c.:

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

[…]

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesioni di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

 

Si rinvia a quanto sopra sul fatto che, nel nostro sistema, esiste anche la possibilità che sia modificata (in esito ad un’azione di riduzione) la devoluzione ereditaria legittima (quindi, senza disposizioni testamentarie) ex art. 553 c.c., e questa sarebbe stata l’occasione per contenere nei termini anche questa azione.

La novità maggiore è che, in fatto di termini, la tutela dei legittimari per gli immobili trasmessi per successione testamentaria è stata equiparata a quella per i beni mobili iscritti nei pubblici registri: il termine scende da 3 a 10 anni dall’apertura della successione.

Potrà oggi accadere che venga pubblicato un testamento dopo 3 anni dall’apertura della successione, che leda i diritti dei legittimari.

Secondo alcuni, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione, che è di 10 anni, decorre dalla data di pubblicazione del testamento (o dell’ultima pubblicazione in caso di pluralità di testamenti) o comunque dal momento di conoscibilità formale della devoluzione testamentaria.

Già prima della modifica poteva accadere un disallineamento tra azione di riduzione nei confronti del beneficiario e azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal beneficiario della disposizione lesiva. Con la modifica, il disallineamento sarà ancora più probabile. Del resto, l’acquirente a titolo oneroso sarà salvo anche se in mala fede, una volta rispettati i termini indicati, e salve eventuali conseguenze in termini obbligatori.

Ritornando all’art. 561, comma 1, primo periodo c.c., va precisato che, poiché la disposizione fa salvo quanto previsto appunto dall’art. 2652, comma 1, n. 8) c.c., e poiché in quella disposizione si discorre di pesi e ipoteche, è giocoforza ripetere che, in questa sessione normativa, si ritiene equiparabile la costituzione del peso o di un’ipoteca alla alienazione del bene medesimo. Inoltre, poiché esplicitamente si parla di eredi e legatari, è evidente che l’art. 561, comma 1, primo periodo c.c., va applicato anche all’erede e non solo al legatario.

La disposizione precisa che sono salvi gli acquisti dei terzi «dall’erede o dal legatario».

Si pensi al seguente caso: Tizio muore nel 2026 e lascia un erede testamentario, Caio. Nel 2027, quest’ultimo vende a Mevio. Nel 2031, quest’ultimo rivende a Sempronio. Nel 2031, il figlio Tizietto trascrive domanda giudiziale di riduzione del testamento lesivo di Tizio.

Si parta dalla natura giuridica della sentenza che accerta la lesività di una disposizione testamentaria.

Secondo alcuni, la sentenza rimuove l’efficacia della disposizione lesiva, lasciando che trovi posto la successione c.d. necessaria, nei limiti appunto in cui ciò sia necessario a reintegrare la quota di legittima.

Nei confronti del legittimario, pertanto, la devoluzione testamentaria è come se non ci fosse, perché trova spazio solo la devoluzione della successione del legittimario.

Conseguentemente, nei confronti del legittimario, l’erede o il legatario perde il titolo in forza del quale era divenuto titolare del bene poi alienato.

Di modo che, si può dire, chi ha acquistato dall’erede o legatario ha acquistato da chi ha perduto il titolo. L’opponibilità di questa perdita del titolo, come si è visto, è limitata quando la trascrizione della domanda di riduzione avviene dopo tre anni dall’apertura della successione.

Tuttavia, per il modo in cui opera la riduzione di una disposizione testamentaria, per quanto si è visto, per il brocardo resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis, se ne dovrebbe inferire che anche il terzo subacquirente ha acquistato da chi, a sua volta, non aveva titolo.

In questo caso, se il primo dante causa aveva un titolo che ha perso la sua efficacia, diciamo così, il secondo dante causa invece può essere proprio considerato come un non domino.

Ma cosa accade all’acquirente a non domino?

Si deve concludere quindi nel senso che la disposizione rende inopponibile al terzo acquirente (dall’erede o legatario) l’inefficacia del titolo di acquisto mortis causa del suo dante causa (appunto l’erede o legatario), e questa inopponibilità si riverbera anche in favore del terzo subacquirente (questa volta, a titolo oneroso o gratuito), conseguendone l’inattaccabilità.

Rimane (sullo sfondo) il problema del coordinamento con l’art. 534, commi 2 e 3 c.c., nell’ipotesi in cui esso viene interpretato come tutela ulteriore rispetto a quella apprestata dall’art. 2652, comma 1, n. 7) c.c.: l’acquirente a titolo oneroso, in buona fede, con titolo trascritto anteriormente alla trascrizione della relativa domanda giudiziale (nei 3 anni dall’apertura della successione) vince se gli viene opposta (per es.) la nullità del testamento in forza del quale l’erede (apparente) gli ha alienato l’immobile, ma perde se gli viene opposta la lesività del testamento stesso.

 

Nuovo art. 2690, comma 1, n. 5) c.c.:

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:

[…]

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

 

Si rinvia a quanto sopra.

 

Disposizione di diritto intertemporale:

Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

 

Si rinvia ad un successivo approfondimento l’esame della disciplina di diritto intertemporale.

 

Aggiornato il 5 dicembre 2025

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